L’interruzione in prossimità della soglia dei 90 giorni e dopo i 90 giorni

Trascorsi 90 giorni dall’inizio della gravidanza, stabiliti con l’ecografia, l’aborto è consentito solo se la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità mettono a rischio la tua vita o la tua salute fisica e/o mentale (anche quando tale rischio sia “determinato da rilevanti anomali o malformazioni del nascituro”, come recita l’art. 6 della legge 194). Questa procedura viene impropriamente chiamata “aborto terapeutico” o “interruzione terapeutica della gravidanza” (ITG). 

In queste circostanze, l’autorizzazione a interrompere la gravidanza deve essere redatta dallə specialista ginecologə che opera nella struttura dove avverrà l’interruzione. Lə medicə può avvalersi della consulenza di altrз specialistз, compreso eventualmente lə psichiatra. La consulenza psichiatrica non è imposta dalla legge, ma può essere richiesta per autorizzare l’interruzione di gravidanza.

Le modalità dell’intervento dipendono dall’epoca gestazionale, dalla situazione specifica e dall’esperienza dellз operatorз sanitarз. Lə medicə che effettua l’intervento deve essere unə dipendente della struttura pubblica o accreditata. Il certificato viene firmato dallə medicə e, sebbene la legge non lo richieda, si è consolidata l’abitudine di farlo firmare anche alla persona che lo richiede