Trascorsi 90 giorni dall’inizio della gravidanza, stabiliti con l’ecografia, l’aborto è consentito se la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità mettono a rischio la tua vita o la tua salute fisica e/o mentale (anche quando tale rischio sia “determinato da rilevanti anomali o malformazioni del nascituro”, come recita l’art. 6 della legge 194). Le modalità dell’intervento dipendono dall’epoca gestazionale, dalla situazione specifica e dall’esperienza dellз operatorз sanitarз. Il percorso come dovrebbe essere è descritto qui.
Potresti scontrarti con il rifiuto, da parte dell’ospedale, di procedere con l’interruzione della gravidanza oltre il primo trimestre.
Cosa devi sapere
- Può succedere che gli ospedali privati accreditati abbiano il reparto maternità, ma non pratichino l’interruzione volontaria di gravidanza. Rischi di trovarti in una condizione molto difficile se sei già in carico presso uno di questi e ti trovi nella condizione di dover scegliere se portare avanti la gravidanza, ad esempio perchè gli esami prenatali hanno evidenziato l’esistenza di una patologia fetale. In caso tu decidessi di interrompere la gravidanza, lз medichз dell’ospedale potrebbero decidere di interrompere l’assistenza mettendoti in difficoltà.
- Solo la presenza di personale non obiettore stabilmente assunto (e non con una presenza occasionale) può garantire un servizio di assistenza all’interruzione della gravidanza dopo i 90 giorni, un processo che richiede almeno 2 giorni perché viene più frequentemente eseguito con l’induzione farmacologica dell’espulsione fetale. Significa che negli ospedali in cui tutto il personale stabilmente assunto è obiettore di coscienza (queste strutture spesso ricorrono a personale qualificato esterno per le IVG entro il 90° giorno)1 non possono garantire assistenza in caso di IVG dopo i 90 giorni.
Cosa puoi fare
- Qualora tu decida di farti seguire da unə medicə di questi ospedali, deve esserti chiaro che può succedere che non ti venga prestata l’assistenza nel caso di richiesta di IVG per patologia materna o fetale. Potresti chiedere come si comporterebbero in questi casi.
- Come abbiamo visto nel caso “L’ospedale a cui mi sono rivoltə ha sollevato “obiezione di coscienza di struttura” (la struttura non fornisce servizio IVG pur essendo una struttura pubblica o privata accreditata)”, puoi segnalare il danno da disservizio alla Procura della Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica – Ispettorato per la funzione pubblica ex art. 60/6 D.Lgs 165/2001.
- La legge dice: “Le aziende ospedaliere possono affidare a terzi i servizi medici e infermieristici solo in caso di necessità e urgenza, in un’unica occasione e senza possibilità di proroga, a seguito della verificata impossibilità di utilizzare personale già in servizio, di assumere gli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, nonché di espletare le procedure di reclutamento del personale medico e infermieristico autorizzat ↩︎