In ospedale non mi fanno scegliere con che metodo abortire e dicono che il metodo farmacologico non è disponibile

Sei entro i primi 90 giorni di gravidanza, hai ottenuto il documento per iniziare la procedura di interruzione e hai individuato la struttura in cui vorresti abortire perché è la più vicina a casa/lavoro, o per altri motivi. Preferiresti abortire con metodo farmacologico, come descritto qui, ma scopri che in quella struttura non è possibile.

  • Per una complessità di motivi legati a mancanza di formazione del personale, inerzia delle strutture sanitarie o vero e proprio boicottaggio istituzionale, il metodo farmacologico non è disponibile in modo omogeneo in tutte le strutture sanitarie. Inoltre, solo alcune Regioni hanno applicato le linee di indirizzo ministeriali che prevedono la somministrazione dei farmaci abortivi anche in consultori e ambulatori autorizzati. Questo insieme di fattori fa sì che in Italia la media del ricorso al metodo farmacologico sia molto inferiore ad altri paesi europei1, contrariamente a quanto previsto dall’Organizzazione mondiale della sanità, che ne incentiva l’uso anche in telemedicina.
  • Qualora lə medicə non provveda a informarti circa i tuoi diritti e la possibilità di scelta, potrà essere richiesto il risarcimento del danno da violazione del diritto all’autodeterminazione.2 Tuttavia, considerando che talvolta lə medicə è l’unicə non obiettorə dell’ospedale e non riesce a fornire l’aborto farmacologico per l’azione di sabotaggio che ha intorno, vale quanto abbiamo già scritto per il caso L’ospedale in cui sono andatə per prenotare l’intervento mi ha mandato via dicendo che non c’è posto (IVG entro i primi 90 giorni): è opportuno agire contro la struttura, non contro lə singolə operatorə sanitariə, sia perché la responsabilità dell’organizzazione dei servizi è di chi esercita ruoli direttivi, sia perché la struttura, spesso coperta da polizza assicurativa, potrà pagare quanto dovuto come risarcimento del danno.
  • Denunciare le carenze dell’ospedale all’opinione pubblica, anche attraverso le organizzazioni a difesa dei diritti umani e pro-scelta che hanno prodotto questo opuscolo.
  • Puoi segnalare il danno da disservizio alla Procura della Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica – Ispettorato per la funzione pubblica ex art. 60/6 D.Lgs 165/2001.
  1. In Italia il ricorso al metodo farmacologico è stato, secondo gli ultimi dati disponibili, del 45,3% (Relazione del Ministero della salute sull’applicazione della legge 194, dati 2021), in Francia e Inghilterra oltre il 70% del totale e nei Paesi del Nord Europa superano il 90% (https://www.epicentro.iss.it/ivg/epidemiologia, pagina visitata il 6/09/2023). ↩︎
  2. L’art. 14 della legge 194 recita: “Il medico che esegue l’interruzione della gravidanza è tenuto a fornire alla persona incinta le informazioni e le indicazioni sulla regolazione delle nascite, nonché a renderla partecipe dei procedimenti abortivi, che devono comunque essere attuati in modo da rispettare la dignità personale della persona incinta. In presenza di processi patologici, fra cui quelli relativi ad anomalie o malformazioni del nascituro, il medico che esegue l’interruzione della gravidanza deve fornire alla donna i ragguagli necessari per la prevenzione di tali processi” ↩︎